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Danno erariale per gli ex della Turismo Fvg

La Corte dei conti ha condannato i direttori Ejarque e Di Giovanni alla restituzione di 48 e 105 mila euro

2 minuti di lettura

TRIESTE. Gli ex direttori generali dell’Agenzia Turismo Fvg rifonderanno 48 mila e 105 mila euro di danno erariale per l’affidamento di consulenze esterne. Con tre distinte, ma sostanzialmente analoghe sentenze, la sezione giurisdizionale triestina della Corte dei Conti, presieduta da Paolo Simeon, ha condannato due ex direttori alla rifusione del danno erariale causato con l’affidamento di incarichi esterni in materia di promozione enogastronomia e più squisitamente turistica.

Il caso Ejarque

In un primo caso a Joseph Ejarque Bernet (direttore dal 2006 al settembre 2008) ed Andrea Di Giovanni (che gli era succeduto nell’ottobre 2008), dovranno rispettivamente versare nella casse dell’Agenzia 48 mila e 6 mila euro, (oltre a 725,24 euro per spese di giudizio), in relazione alla nomina del consulente Giuseppe Pucciarelli con cui era stato, originariamente, stipulato un contratto di collaborazione riguardante il progetto denominato “Strade enogastronomiche” per il periodo di 5 mesi, dal 17 luglio al 31 dicembre 2006, con un corrispettivo mensile di 5.530 euro, motivato con la legittimità del ricorso a soggetti esterni sulla base del regolamento di ente, “stante l’assenza della necessaria competenza nelle figure professionali presenti in Agenzia e con la professionalità specifica presente nel curriculum del prescelto”.

Per la Procura contabile nel caso di specie mancavano i caratteri dell’eccezionalità, straordinarietà, necessità e urgenza normativamente previsti. Il collaboratore risultava, poi, essersi occupato, in concreto, “della predisposizione di brochures e depliants relativi a manifestazioni enogastronomiche e della partecipazione a fiere di settore”. L’indeterminatezza dell’oggetto del contratto e l’assenza di obiettivi specifici preindividuati, non hanno consentito, tuttavia, di distinguere “il grado di riferibilità dei risultati evidenziati all’attività personale del Pucciarelli”.

Era, poi, rilevata la “scelta fiduciaria” del contraente in assenza di qualunque selezione pubblica ed, inoltre, come l’affidamento dell’incarico fosse avvenuto “senza una effettiva e riscontrabile valutazione in ordine alla possibilità di reperire, all’interno dell’Agenzia, dell’ente regionale o di altra Pubblica amministrazione, personale competente e capace a svolgere i compiti affidati all’esterno”.

Il caso Di Giovanni

La seconda e terza pronuncia concernono, invece, unicamente Andrea Di Giovanni, chiamato a rifondere, con riguardo alla prima contestazione, 45 mila euro cui vanno aggiunti 383,76 di spese processuali, per aver stipulato, nel dicembre 2008, con Michelangelo Boem, un contratto annuale di collaborazione coordinata e continuativa, finalizzato allo sviluppo dell’area enogastronomica regionale, per un corrispettivo di 83 mila euro lordi, comprensivo di ogni onere, ad eccezione del rimborso delle spese concernenti le attività da svolgersi in trasferta.

Gli ulteriori 54 mila euro “addebitati” a Di Giovanni, più 371,42 euro per spese di causa, si riferiscono, invece, a una collaborazione professionale in materia turistica, instaurata con Claudio Tognoni, per il periodo compreso tra gennaio e dicembre 2009, remunerata con 6.950 euro mensili, oltre Iva e rimborso delle eventuali spese di trasferta.

Il rapporto collaborativo con Tognoni, prorogato peraltro fino al 31 dicembre 2012, (ma poi risolto, anticipatamente, il 31 ottobre 2010), era parimenti motivato con la necessità di avvalersi dell’opera di un professionista per “coordinare, dirigere e promuovere i servizi di accoglienza turistica, nonché coordinare le attività relative alla promozione e commercializzazione e di quelle relative alla realizzazione di eventi speciali di natura turistica, sportiva e culturale”, laddove, per la Procura contabile, l’acquisizione di un apporto professionale esterno “era normativamente ammesso solo quando non si fosse in grado di assolvere ai compiti istituzionali con le risorse umane interne dell’ente”.

Il Collegio nella motivazione concernente quest’ultima decisione ha ritenuto, tra l’altro, di “dover fare applicazione del potere riduttivo dell’addebito”, tenendo conto non solo delle “particolari difficoltà” affrontate da Di Giovanni nella fase iniziale del mandato dirigenziale, “ma anche dei risultati positivi della gestione dell’Agenzia riconosciuti dalla stessa Giunta regionale con l’attribuzione del compenso previsto per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Un giudizio ugualmente positivo è stato attribuito, dai magistrati triestini, al “ridimensionamento della pianta organica dell’Ente”, così come al risultato, “non contestato dalla parte pubblica”, raggiunto grazie “alla riduzione dei costi del personale dell’Agenzia”.

È stato, poi, apprezzato il tempestivo adeguamento, da parte del Di Giovanni, “alle direttive impartite dalla Direzione Centrale delle Attività Produttive con la nota del 14.07.10, circa l’opportunità di “bandire apposite procedure concorsuali” per procedere alla copertura delle posizioni di “Responsabile di Area o di Coordinatore di settore”, indicazioni alle quali “ha dato immediato seguito”, disponendo, con apposito decreto del 30 luglio successivo “l’anticipata risoluzione del contratto stipulato con il Tognoni”.

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