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L’avvocato Campeis: caos sul nome, ma il patto tra Udinese e Dacia rispetta in tutto la legge

Udine, la querelle sullo stadio Friuli. Il parere legale: nella struttura si possono apporre insegne e marchi commerciali. Sui rilievi del Comune riguardo le dimensioni delle scritte si va verso il ricorso al Tar

3 minuti di lettura

UDINE. La denominazione toponomastica “stadio Friuli” non è modificabile. Ma nel contempo non esiste alcun obbligo di mantenimento o immodificabilità di una qualche insegna (distintiva di un operatore commerciale) sotto cui operare nell’area denominata “stadio Friuli”.

E’ questo il punto forte del parere che lo studio dell’avvocato Giuseppe Campeis ha fatto pervenire all’Udinese calcio in merito alla querelle con il Comune su come debba essere “correttamente” chiamato l’impianto dei Rizzi, completamente rinnovato grazie a un importante investimento (25 milioni di euro) dalla famiglia Pozzo.

In tre cartelline che richiamano delibere del Comune, articoli di legge, e normative varie, il legale ripercorre tutta la vicenda, fin dalla famosa delibera di intitolazione, che porta la data del 3 marzo 1978.

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«Sulla base dell’atto di costituzione di diritto di superficie (rogito 29 marzo 2013, notaio Peresson) l’Udinese calcio Spa è proprietaria superficiaria, a tempo - 99 anni -, dello “stadio Friuli”. Il diritto reale può venire meno (risoluzione) per le cause indicate nell’articolo 10 (fra cui, in prospettiva futura da oggi, mancato pagamento del corrispettivo per almeno tre annualità, mancato utilizzo dello stadio per il gioco del calcio per almeno una stagione sportiva)».

«All’articolo 5 - si legge nel parere dell’avvocato - sono enunciati gli obblighi di uso, destinazione e conservazione. Nell’articolo 5 vi è anche il divieto di “mutare denominazione dello stadio Friuli”. Non esiste, per altro verso, alcuna disposizione contrattuale che vincoli il proprietario superficiario a utilizzare nella sua attività la denominazione “stadio Friuli”».

«Dalla delibera del Consiglio comunale udinese del 3 marzo 1978 oltre a ricavarsi con certezza che la denominazione dello stadio è stata equiparata a una denominazione stradale, emerge la chiara volontà del Comune di denominare lo stadio come “stadio Friuli”. In proposito la Commissione di toponomastica risulta essersi impegnata non poco, all’epoca».

«Si è privilegiata una visione ampia del territorio superando non solo i confini della frazione ma dello stesso Comune in una visione regionale comunque nella area più vasta in cui Udine può considerarsi il punto di riferimento (capitale del Friuli): non lo stadio dei Rizzi, ma lo stadio del Friuli, denominato però “stadio Friuli”. Si coglie comunque la valenza identitaria nell’aggettivo Friuli, più che nel sostantivo stadio».

«I limiti della immodificabilità della denominazione, di quella denominazione, sono e restano quelli propri della funzione attribuita dal Comune di Udine all’atto della assegnazione del nome “stadio Friuli”. La toponomastica è l’insieme dei nomi attribuiti alle entità geografiche (toponimi)».

«Non esiste però alcun obbligo di mantenimento o immodificabilità di una qualche insegna (segno distintivo di operatore commerciale) sotto cui operare nell’area denominata “stadio Friuli”. Non esistono nel contratto prescrizioni particolari per l’uso e la gestione dello stadio Friuli essendosi mantenuti fermi solo gli impegni della convenzione».

«Non si potrà quindi certamente indicare quell’ area/struttura /“località” in maniera diversa, ma ben si potrà apporre ogni insegna, marchio, denominazione latu sensu commerciale . La sede ufficiale di una manifestazione calcistica, ad esempio, non potrà che essere “lo stadio Friuli”, perché questa è la denominazione che il Comune ha dato, ma ogni evento o sportivo o commerciale potrà esser reclamizzato utilizzando l’insegna, il marchio o che altro segno distintivo dello sponsor, che potrà essere apposto in ogni luogo.

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«Si potrà quindi indicare diversamente una struttura ricettiva capace di fornire una pluralità di servizi ai visitatori/spettatori. Si potrà utilizzare un marchio, un’insegna o altro per attività collaterali di carattere commerciale. Si potrà tenere cioè allo stadio Friuli ad esempio una manifestazione organizzata in una struttura comunque denominata, si potrà enunciare lo sponsor e pubblicizzare il suo marchio, ma non sostituire o aggiungere alla denominazione toponomastica altro».

«L’utilizzo di qualsiasi indicazione, denominazione o altro è ammessa; quanto in particolare alla sponsorizzazione non si rinvengono limiti nell’atto costitutivo; essi vanno eventualmente individuati sulla base di altre normative applicabili».

Fin qui il parere di Campeis sulla diatriba del nome. Che adesso si arricchisce però di un altro tassello, vale a dire il provvedimento di diniego del Comune di Udine, che respinge l’istanza dell’Udinese per la collocazione delle due maxi insegne “Dacia Arena” nelle curve Nord e Sud.

Il Comune sottolinea che «le scritte Dacia Arena non possono essere considerate quali insegne di esercizio dell’attività svolta nell’impianto, ossia l’attività calcistica ufficiale dell’Udinese».

Il Comune rileva pure una questione di “dimensioni”. Le due scritte sono di 65 metri quadrati ciascuna, ben più grandi di quanto prevede la normativa, che pone un limite invalicabile a 50 metri quadrati.

Su tale questione l’avvocato Campeis non vede altra strada percorribile che il ricorso al Tar. Impugnazione che l’Udinese dovrebbe attuare entro 60 giorni.

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