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Liti con il fisco: lo Stato vince e il cittadino paga

Su 100 pratiche, ben 45 si chiudono a favore di Roma. Inoltre chi ricorre deve saldare buona parte della somma

di Michela Zanutto
2 minuti di lettura

UDINE. Contenzioso fiscale? Lo Stato batte il contribuente 4 a 3. A rivelare il dato è l’ufficio studi della Cgia di Mestre sulla base dell’analisi delle commissioni tributarie – i “tribunali” del fisco – dello scorso anno. Se questa è la tendenza del Paese, le cose in Friuli Venezia Giulia vanno un pochino meglio con l’ago della bilancia che pende a favore del contribuente (anche se manca l’ufficialità del dato statistico). Guardando a tutte le commissioni tributarie provinciali, su 100 contenziosi ben 45 sono andati a favore dell’amministrazione, 31 e mezzo per il contribuente. Se poi a essere preso in considerazione è il valore economico del giudizio, allora lo scarto aumenta con il 48,1 per cento dei casi a favore dello Stato (praticamente uno su due) e il cittadino vince solo nel 23,4 per cento. Su questa base muovono anche i dati delle commissioni tributarie regionali che vedono primeggiare sempre il fisco.

«Nonostante lo scarto sia abbastanza netto – ha spiegato il coordinatore dell’ufficio studi della Cgia, Paolo Zabeo – non va trascurato il risultato positivo ottenuto dai contribuenti quando portano in giudizio l’amministrazione finanziaria. Se teniamo conto dei costi che bisogna sostenere per avviare il contenzioso, dell’abbattimento del numero di ricorsi avvenuto dopo l’introduzione dell’obbligo della mediazione fiscale prima di arrivare in primo grado e dell’effetto di scoraggiamento esercitato dal venir meno degli sconti sulle sanzioni mano a mano che si procede nel contenzioso, vincere oltre il 30 per cento del numero di giudizi nelle commissioni tributarie provinciali non è poca cosa».

Si deve considerare che fare valere le proprie posizioni, ricorrendo alla giustizia tributaria, ha un costo. Non solo in termini di tempo (quattro anni la media), ma anche di denaro. Le cifre che si deve sobbarcare il contribuente variano di molto in relazione alla complessità e al valore della pratica e toccano le migliaia di euro. C’è poi un altro aspetto da considerare: il ricorso non evita il versamento, anche se parziale, di quanto richiesto dal fisco: per esempio a fronte di un avviso di accertamento è prevista la riscossione di un terzo delle imposte contestate, mentre prima di ricorrere in secondo grado (in caso di sentenza avversa al contribuente in primo grado) si devono versare i due terzi dell’importo dovuti a titolo di imposta e interessi (al netto di quanto già versato). Guardando più nello specifico i giudizi pendenti nelle commissioni tributarie, emerge chiaramente la tendenza alla mediazione fiscale a partire dal 2012. È infatti netto il calo progressivo che ha portato i giudizi in attesa a scendere al di sotto delle 500 mila unità nel 2016 (469 mila e 48 liti pendenti).

Nel caso di controversie di importo sino a 20 mila euro, c’è una fase anteriore alla procedibilità del ricorso in primo grado. In questa fase, l’Agenzia delle Entrate prende in considerazione il reclamo presentato dal contribuente che può contenere anche una proposta di accordo, appunto la mediazione. In questo modo oltre la metà dei reclami non si tramuta in contenzioso, risultato che ha indotto di recente il legislatore ad aumentare il limite per l’accesso alla mediazione a 50 mila euro. Ma, come è evidente, in questo modo il controllore diventa anche il controllato. Perché è l’Agenzia delle Entrate che eleva la sanzione, ma sono sempre le Entrate ad analizzare, ed eventualmente accettare, la proposta di mediazione del contribuente rideterminando la pretesa tributaria.



Il rischio, non pagando le tasse, non sono soltanto multe, ma anche il reato penale e quindi la prigione. Fatto questo che secondo il commercialista udinese, Claudio Siciliotti, andrebbe rimodulato in base al tipo di reato commesso: «Ci sono tre tipi di evasione – ha spiegato –: la frode sofisticata, cioè una costruzione che nasconde al legislatore la realtà che fa sembrare quello che sto facendo una cosa diversa. C’è poi l’evasione da nero: chiedo dieci e fatturo cinque, io e il cliente ci mettiamo d’accordo e sottofatturiamo la prestazione. In questi due casi c’è un comportamento consapevole e volontario del contribuente che vuole frodare lo Stato. La terza fattispecie, quella legata ai costi sostenuti che posso non avere documentato a dovere e non erano inerenti. In questo ultimo esempio c’è ampia possibilità di discussione per trovare una ragione diversa sull’origine della frode che molto probabilmente non è volontaria. Allora, perché questi tre aspetti vengono trattati nello stesso modo? E perché la riscossione provvisoria e le sanzioni penali non riguardano solo le prime due? Se lo Stato vuole collaborazione, non può trattare il contribuente sempre come un mascalzone».


 

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