La figlia è fuori corso, papà ricorre al Tar per conoscere il numero degli esami sostenuti: "Fatemi vedere il libretto"
Il genitore vuole sincerarsi del percorso di studio dalla ragazza dopo che l’università ha negato l’accesso agli atti, per volere della studentessa. La giovane di 26 anni aveva trascinato il padre in tribunale per avere un assegno da 2.000 euro di mantenimento
Nuova puntata giudiziaria della saga familiare che ha visto fronteggiarsi in due aule di giustizia padre e figlia di 26 anni, studentessa universitaria pordenonese fuori corso, per l’assegno di mantenimento. Stavolta, invece, i due si ritroveranno al tribunale amministrativo regionale. Con un terzo protagonista, l’ateneo alla quale la studentessa è iscritta. Mercoledì l’avvocato Francesco Silvestri, legale del papà, ha depositato il ricorso al Tar.
Due tribunali hanno dato ragione alla giovane, sottolineando che il genitore è ancora tenuto a provvedere al mantenimento ordinario e alle spese sanitarie e universitarie della ragazza e che deve versarle un assegno di 350 euro il mese «per le spese personalissime e ludico-ricreative» fino al 30 giugno 2019.
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Stavolta il motivo del contendere è diverso. Il padre vuole visionare una copia del libretto della figlia, per sincerarsi del numero di esami sostenuti. Il 28 settembre il genitore, tramite il legale della ragazza, ha chiesto una relazione sull’andamento degli studi e copia del libretto. Nella sua risposta la controparte ha fornito indicazioni su esami e voti, senza però fornire il libretto. Così il 13 ottobre il genitore ha avanzato un’istanza di accesso agli atti all’università, chiedendo il certificato di iscrizione con relativo numero di esami sostenuti e da sostenere.
L’ateneo, però, ha negato l’accesso al libretto, sulla base di quanto disposto dalla normativa in vigore, visto che la ragazza ha opposto un rifiuto motivato all’accesso del padre ai documenti.
Secondo l’università nel caso specifico non sussiste per il padre l’interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti dei quali era stato richiesto l’accesso. L’ateneo ha inoltre puntualizzato che al padre è già noto il fatto che la figlia è iscritta fuori corso alla laurea triennale e che non è stato «allegato alcun provvedimento giudiziale specifico dal quale si possa evincere una posizione giuridica prevalente sul diritto di riservatezza dell’interessata».
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Il genitore ha deciso così di ricorrere al Tar contro l’università e nei confronti della figlia, controinteressata, chiedendo di annullare il provvedimento dirigenziale con il quale l’ateneo ha negato l’accesso agli atti. Nel ricorso l’avvocato Silvestri ha osservato che sussiste l’interesse diretto e concreto, perché il padre, sulla base dei risultati scolastici ottenuti dalla figlia, potrebbe ottenere una riduzione o l’eliminazione dell’obbligo di mantenere la figlia maggiorenne agli studi universitari.
Il legale del genitore ha sottolineato che esistono doveri ma anche diritti, compreso quello di conoscere le tappe del percorso formativo della figlia, «ai sensi dell’articolo 30 della Costituzione, che sancisce il diritto-dovere dei genitori di istruire e educare i figli».
L’avvocato Silvestri ha trovato un precedente: il Tar della Puglia, nel 2012, ha dato ragione a un padre divorziato che ha chiesto lumi all’università circa gli esami del figlio. Il tribunale ha riconosciuto l’esistenza del diritto del padre di sapere, in virtù del suo ruolo educativo e genitoriale, in che modo viene sfruttato l’assegno di mantenimento.
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